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Verifiche Periodiche >> Servizi di Ispezione >> Ascensori e Montacarichi

Ascensori e Montacarichi

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Il 10 Giugno 1999 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto n° 162 del 30 Aprile 1999 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di ascensori.

A partire dal 25 Giugno 1999 le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e i montacarichi possono essere svolte dagli organismi di certificazione autorizzati ai sensi del nuovo regolamento. Successivamente, il 21 febbraio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto n° 8 del 19 gennaio 2015 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio”, che ha apportato alcune modifiche al DPR n. 162 del 1999 tra cui la possibilità di eseguire le verifiche periodiche e straordinarie anche da Organismi di ispezione di “Tipo A”, accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Il Decreto individua nella figura del proprietario o del suo legale rappresentante il responsabile diretto che ha il compito di sottoporre, ogni due anni, l'ascensore o il montacarichi ad una verifica al fine di accertarne l'idoneità all'uso ed autorizzarne il mantenimento in esercizio.

 

Verifiche periodiche e straordinarie


Per gli impianti già regolarmente in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 162 il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve conferire incarico per l'esecuzione della verifica periodica biennale.
Egli potrà rivolgersi agli Enti pubblici (Asl e Arpa) ovvero agli Organismi di certificazione notificati e agli Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
L'Ente o Organismo incaricato deve dare formale accettazione dell'incarico al proprietario che a sua cura la trasmette al comune d'appartenenza.
Per i nuovi impianti sarà sufficiente inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, una comunicazione al Comune competente per territorio, indicante tra l'altro l'Ente o l'Organismo che ha accettato l'incarico per effettuare le verifiche periodiche; l'ufficio comunale competente assegna entro trenta giorni il numero di matricola dell'impianto.

Se la comunicazione avviene oltre il termine dei 60 giorni, sarà necessario richiedere all’Organismo Accreditato l’effettuazione di una verifica straordinaria (art. 12 comma 2-bis DPR 162/99 modificato dal DPR 23/2017 e s.m.i.).

 

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