Regolamento Macchine 1230/2023 si avvicina la scadenza

Ci siamo, la scadenza per la applicazione del Regolamento UE sulle macchine 1230/2023 si avvicina
inesorabilmente e quindi come ormai noto con il prossimo 20 gennaio 2027 i costruttori di macchine
dovranno “dimenticare” i concetti e le modalità di gestione della Direttiva Macchine 2006/42/CE
attualmente ancora in vigore per passare a quelli del Regolamento.
La prima novità, già sperimentata in altri campi, è appunto il passaggio da Direttiva a Regolamento che
produce l’effetto di applicazione immediata in ciascuno degli Stati Membri senza necessità di dover
attendere l’emanazione delle leggi nazionali di recepimento.
L’ambito di applicazione del Regolamento è attestato nelle tre grandi famiglie che fanno capo alla
definizione di:
- macchina, di fatto invariato con la unica novità che riguarda le macchine o gli insiemi di macchine che
vengano immesse sul mercato o messe in servizio prive del software necessario per
lo svolgimento dell'applicazione specifica prevista dal fabbricante (la mancanza del solo
software non è pertanto motivo di impedimento alla apposizione della marcatura CE); - prodotti correlati, termine che ingloba/raggruppa tutte le definizioni delle attrezzature/componenti
ausiliarie/accessorie quali le attrezzature intercambiabili, accessori di sollevamento, funi, cinghie e
catene, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e non da ultimo i componenti di sicurezza. In
questo caso la novità risiede nella estensione del campo dei dispositivi di sicurezza anche ai dispositivi
digitali ed al software (beninteso che tutte le categorie dei componenti devono essere immesse sul
mercato separatamente e non essere del tipo customizzato per applicazioni specifiche su macchine
specifiche); - quasi macchine, definizione invariata e che come noto riferisce a un insieme di elementi che non
possono essere assimilati ad una macchina perché non ancora in grado di eseguire applicazioni
specifiche finché non vengano incorporati in una macchina o un insieme di macchine.
Sul piano del testo del Regolamento occorrerà familiarizzare con la nuova sequenza degli allegati la cui
numerazione e contenuti è di fatto modificata ed in particolare per quanto riguarda l’elenco dei RESS
(Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della salute) che passa dal precedente Allegato I della
Direttiva 2006/42/CE all’Allegato III del Regolamento Macchine (mantenendo inalterata la sequenza
delle sottosezioni ma con importanti variazioni/aggiunte di alcuni nuovi requisiti) e dell’ altrettanto
famoso Allegato IV (elenco delle macchine particolarmente pericolose cui si applicavano procedure
certificative più stringenti) che viene trasposto nel nuovo Allegato I con importanti novità. L’Allegato I del
nuovo Regolamento è infatti ora suddiviso in 2 sezioni, la A e la B che contengono rispettivamente 6
categorie( di cui 2 di nuova introduzione) tra macchine e componenti per le quali è obbligatorio il ricorso
alla certificazione tramite un Organismo Notificato (art 25 paragrafo 2) e 19 categorie (che ricalcano le
precedenti categorie residue del vecchio Allegato IV) per le quali, sulla base del paragrafo 3 dell’art. 25,
è sempre possibile la scelta per i Costruttori di poter ricorrere o meno ad un Organismo Notificato o
di autogestirsi in funzione della disponibilità e della completa adozione di norme armonizzate
specifiche per la data categoria di macchina e che soddisfi tutti i requisiti di sicurezza e salute. (NB: allo
stato attuale non sono ancora pubblicate norme armonizzate al nuovo regolamento per cui in prima
battuta, e salvo sviluppi dell’ultima ora, nel corso dei primi passi di applicazione del Regolamento il
ricorso agli Organismi Notificati sarà nella pratica obbligatorio anche per le macchine rientranti nella
sezione B dell’Allegato I.
Rimanendo sul tema delle novità, è importante sottolineare come alcune modifiche introdotte dal
nuovo Regolamento discendono dalla preoccupazione di tenere sotto controllo aspetti negativi
riconducibili al progresso tecnologico: è il grande tema della Cybersicurezza in relazione alla tendenza
della connettività delle macchine ed alla conseguente necessità di controllo delle stesse rispetto ad
attacchi malevoli sempre in agguato in un mondo sempre più interconnesso.
Altro tema di nuova tendenza è lo sviluppo sempre più importante della Intelligenza Artificiale con
ricadute sul comportamento autoevolutivo delle macchine stesse da cui ha avuto origine la
introduzione di ben due nuove categorie di componenti e macchine nella sezione A dell’Allegato I ed in
particolare:
- la 5 “Componenti di sicurezza dotati di comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo
che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza”; - la 6 “Macchine che integrano sistemi con comportamento integramente o parzialmente autoevolutivo
che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non
sono state immesse in modo indipendente sul mercato limitatamente a detti sistemi”.
Non da ultimo si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:- introduzione delle responsabilità e dei ruoli degli operatori economici (fabbricanti, importatori
e distributori); - apertura verso la digitalizzazione delle istruzioni e della documentazione che potranno essere
forniti in formato digitale; - introduzione del concetto di modifiche sostanziale e ricadute/responsabilità dei soggetti
che apportano modifiche alle macchine.
- introduzione delle responsabilità e dei ruoli degli operatori economici (fabbricanti, importatori
Eurofins Product Testing Italy srl
Ing Franco Tanzarella
Mechanical Certification Manager