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Eurofins Product Testing Italy è Organismo Notificato n° 0477 per la Direttiva Macchine 2006/42/CE

Eurofins Product Testing Italy è Organismo Notificato per la Direttiva Macchine per le seguenti tipologie di macchine comprese nell'allegato IV:

Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4.seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.

sia in riferimento all'Allegato IX (modulo B - Esame di tipo) che all'Allegato X (modulo H - Verifica del sistema di qualità).

Il campo di applicazione della Direttiva

La direttiva definisce il proprio campo di applicazione definendo le seguenti categorie di prodotti:

  • macchine, generalmente intese come “un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata”;
  • “quasi-macchine”, insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Esse sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina;
  • attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza (Allegato V), accessori di sollevamento, catene funi e cinghie nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • insiemi di macchine.

Obblighi del Fabbricante

Il costruttore deve redigere per ogni prodotto che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva macchine un fascicolo tecnico (Allegato VII) che deve dimostrare la conformità del prodotto ai Requisiti essenziali di sicurezza e salute (Allegato I). Il fascicolo tecnico deve contenere la documentazione necessaria a testimoniare i corretti criteri di progettazione, fabbricazione e testimoniare i corretti criteri di funzionamento in relazione agli aspetti di sicurezza.

In particolare per poter immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve:

  • verificare che la macchina soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
  • allestire il fascicolo tecnico, che deve includere il manuale d’uso e manutenzione;
  • espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità;
  • redigere la dichiarazione CE di conformità;
  • apporre la targa di marcatura «CE».

Procedure di valutazione della conformità

La direttiva prevede le seguenti distinzioni sostanziali:

  • macchine incluse nell’Allegato IV (ritenute particolarmente pericolose): è previsto l’intervento dell’Organismo Notificato;
  • macchine non rientranti nell’Allegato IV: non è previsto l’intervento dell’Organismo Notificato.
  • È comunque possibile per un Costruttore di macchine non appartenenti all’Allegato IV, sottoporre volontariamente ad un Organismo Notificato il prodotto per ottenere un Attestato di Rispondenza o un Attestato di Approvazione.

Il costruttore, verificata l’appartenenza del prodotto o meno all’Allegato IV, potrà scegliere il percorso certificativo, secondo una delle procedure ammesse dalla direttiva.

Nell’ambito delle procedure di certificazione, gli Allegati IX e X sono gli unici che richiedono l’intervento di un Organismo Notificato (Notified Body).

Il ruolo dell’Organismo può essere così sinteticamente riassunto:

  • Allegato IX (modulo B) ovvero Esame di tipo: l’Organismo esamina e valuta la documentazione, verifica che il tipo sia stato fabbricato secondo la documentazione; svolge o fa svolgere le prove necessarie, emette un certificato di esame di tipo che consente al Costruttore di redigere la dichiarazione di conformità.
  • Allegato X (modulo H) ovvero Garanzia di Qualità totale: l’Organismo esegue la valutazione e l'approvazione del sistema di qualità adottato dal Costruttore per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti e ne controlla l' applicazione.

 

 

L'elenco degli schemi accreditati UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da ACCREDIA è consultabile sul sito www.accredia.it, accreditamento n. 00054 Product Certification (ex PRD n. 119B) e n. 00054 Management System Certification (ex SGQ n. 133A).